Aggiornamenti medicina legale

DR. BRUNO SANTESE

Perizie medico-legali civili e penali a Novara

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ULTIMI AGGIORNAMENTI SULLA MEDICINA LEGALE

In questa pagina il personale dello studio medico legale del dottor Bruno Santese vi mostrerà gli aggiornamenti sulle più recenti informazioni relative al mondo della medicina legale.

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le nuove tabelle milanesi sulla liquidazione del danno biologico


Il 2024 segna un importante cambiamento nelle modalità di risarcimento per danno biologico, con l’introduzione delle nuove tabelle milanesi, che sostituiscono le precedenti e vengono adottate dai tribunali civili della città di Milano. Questa riforma, tanto attesa e discussa, ha suscitato ampio dibattito tra professionisti del settore e cittadini, poiché potrebbe avere un impatto significativo sulle cause legate ai danni alla salute derivanti da incidenti o maltrattamenti.

danni alla persona

Cos'è il danno biologico?


Il danno biologico si riferisce al pregiudizio subìto dalla persona in seguito a un danno fisico o psichico, che comporta una riduzione permanente o temporanea delle sue capacità fisiche, psichiche o morali. Esso rappresenta una delle voci di danno più frequenti nelle cause legate a incidenti stradali, infortuni sul lavoro o errori medici. La quantificazione di tale danno è spesso complessa, poiché richiede una valutazione precisa della sofferenza e delle limitazioni imposte dalla lesione.

Fino a oggi, la liquidazione del danno biologico è avvenuta secondo le cosiddette "tabelle di liquidazione", un sistema di calcolo che stabilisce un valore economico per ciascuna fascia di invalidità. Le tabelle venivano utilizzate dai tribunali di tutta Italia, ma la loro applicazione variava da zona a zona, con Milano che rappresentava uno dei riferimenti principali per la giurisprudenza in materia.

Le nuove tabelle milanesi


Le nuove tabelle milanesi sono un aggiornamento delle precedenti, adottate ufficialmente dal Tribunale di Milano nel gennaio 2024. L’obiettivo principale di questa riforma è quello di garantire maggiore uniformità e coerenza nel risarcimento del danno biologico, rendendo i risarcimenti più trasparenti e adeguati alle esigenze dei danneggiati.

Le nuove tabelle si distinguono per l'introduzione di valori aggiornati rispetto a quelli delle precedenti versioni, che non venivano modificati da anni. Il parametro che determina la liquidazione del danno biologico è la cosiddetta "capacità lavorativa", che, nel caso di invalidità permanente, può essere espressa in percentuale. Ogni percentuale di invalidità corrisponde a un importo che il danneggiato ha diritto a ricevere come risarcimento.

Le tabelle milanesi 2024, tuttavia, introducono una distinzione importante: per le lesioni con invalidità permanente superiore al 10%, gli importi dei risarcimenti sono significativamente aumentati, per compensare meglio il danno subito dalla persona. Inoltre, vengono previsti importi diversi a seconda della gravità del danno subito, con una maggiore attenzione alle lesioni più gravi che comportano limitazioni significative nella qualità della vita.

Attenzione alle vittime più vulnerabili.

Le nuove tabelle milanesi mettono anche in risalto una maggiore attenzione verso le categorie di persone particolarmente vulnerabili, come anziani e minori. In questi casi, infatti, il danno biologico viene spesso aggravato dalla difficoltà di adattarsi alla nuova condizione fisica o psichica. Le tabelle ora prevedono un aumento dell’importo per le vittime che appartengono a queste categorie, riconoscendo la complessità e la delicatezza dei danni che possono subire.

INAIL Indennizzi in capitale. Approvata la nuova tabella


Si sentono i primi effetti della riduzione delle tariffe dei premi INAIL (vedi art 1, comma 1121-1126, l. n 145/2018, D.M. del 27 febbraio 2019) ovvero l’aumento degli indennizzi in capitale in caso di infortunio sul lavoro.



Il Ministero del Lavoro ha, infatti, approvato (attraverso il Decreto Ministeriale n 45 del 23 aprile 2019, la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale valida per gli anni compresi tra il 2019 e il 2021.

inail

La tabella è valida, senza alcuna distinzione per uomini e donne. È applicabile solo agli infortuni che si sono verificati e alle malattie professionali denunciate a partire dal 1 gennaio 2019.

Per gli eventi assicurati che, invece, sono accaduti prima di tale data, trovano applicazione, ancora, le tabelle precedenti (All. 5 D.M. del 12 luglio 2000).


Quando ci si trova di fronte a due infortuni che danno luogo, però, ad un unico indennizzo (ovvero in un caso di unificazione dei postumi) si deve fare riferimento alla data dell’ultimo infortunio oggetto di unificazione:


  • se successiva al 1 gennaio 2019, trova applicazione la nuova tabella;
  • se precedente al 1 gennaio 2019, invece, si applica la tabella precedentemente in vigore.


Qualora si proponga una richiesta di aggravamento dal 1 gennaio 2019, si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova tabella, indipendentemente dalla data dell’evento lesivo.


IL DANNO ALLA PERSONA


Il danno alla persona comprende tutti i danni, patrimoniali e non, che sono cagionati ad un essere umano. Si tratta quindi di una macrocategoria, che racchiude al suo interno altre categorie: danno alla salute, danno biologico, danno esistenziale, danno morale, danno non patrimoniale, danno patrimoniale, danno all’onore, alla riservatezza. Qualsiasi danno che faccia capo ad un soggetto, di qualsiasi tipo o entità, è inquadrabile in questa categoria.

danni alla persona

Il danno alla persona nel sistema attuale:


L’attuale sistema, come è stato delineato dalla Cassazione, viene detto bipolare. Esso contempla due tipologie di danno: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.


  1. Il danno patrimoniale è il pregiudizio subito dal patrimonio del danneggiato. Esso viene espresso in termini monetari e si distingue in due categorie: il danno emergente, consistente nel denaro che viene speso dal soggetto interessato per rimediare al pregiudizio subito e possibilmente ripristinare la situazione anteriore al fatto che ha provocato il danno; il lucro cessante, consistente nel mancato guadagno di una somma di denaro come conseguenza dell’evento dannoso.
  2. Il danno non patrimoniale invece è un pregiudizio derivante dalla lesione di beni immateriali, che non hanno un contenuto economico: ad esempio la salute, l’onore, la sfera affettiva, la vita di relazione, il nome, l’equilibrio psicologico, e così via.
  • Esempi

    Tizio subisce un incidente automobilistico, provocato dalla negligenza di Caio. Alcune cure gli vengono erogate gratuitamente dal servizio sanitario nazionale; tuttavia egli, per poter recuperare pienamente la forma fisica, deve sottoporsi a particolari sedute di fisioterapia a pagamento. La spesa che egli sostiene rientra nel danno emergente.


    Supponiamo che Tizio sia un ingegnere che aveva ricevuto un importantissimo incarico di progettazione, da portare a termine in tempi molto brevi. Come conseguenza dell’incidente, non può più far fronte al proprio impegno professionale. il committente quindi affida l’incarico a un collega di Tizio, che così perde il relativo compenso. Questa perdita è qualificabile come lucro cessante.

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